Non avvalentesi
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Domanda
Ho un alunna nella scuola primaria che probabilmente opterà per non frequentare l'insegnamento della religione. Poiché non vi è un insegnante titolare di classe (io sono specialista) che possa offrire la possibilità di proporre l'ora alternativa, nel caso i genitori decidessero per la non frequenza dell'irc, vi è la possibilità di uscita dalla scuola? Penso di si secondo la normativa, Tuttavia il problema è un altro: se il genitore (per problemi personali) persistesse nel volere la permanenza a scuola con altra attività come comportarsi? E' obbligatorio che la scuola trovi il modo per proporre altra attività, pur non essendoci i docenti? Chiedo se possibile avere una risposta in breve tempo facendo riferimento alla normativa. Cordiali saluti, la ringrazio.
Risposta
Per prima cosa ti ricordo che la scelta di avvalersi o meno dell'ora di religione va fatta all'atto dell'iscrizione e non durante l'anno (Cfr. CM n. 177 del 13/06/1987).
La Circolare Ministeriale numero 122 del 9 maggio 1991, prevede le seguenti, possibilità per i non avvalentesi dell'ora di religione:
1. Attività didattiche e formative;
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;
4. Uscita dalla scuola.
Le attività didattiche e formative all'IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: "Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall'articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d'Istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola."
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all'IRC "… sono definite … entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti …".
Quanto poi all'insegnante che dovrà impartire l'attività alternativa è il caso che tu legga la Circolare Ministeriale numero 316 del 28.10.1987 per renderti conto come verrà organizzata e da chi verrà impartita.