La 50^ Assemblea della CEI si è tenuta il 2002 e non il 2005

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Domanda


Chiedo cortesemente se questa notizia le risulta fondata e il suo parere in merito. Grazie infinite, *** ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI Delibera circa il conseguimento del titolo di qualificazione da parte di taluni insegnanti di religione cattolica Taluni insegnanti, che svolgono da tempo l’attività di docenza, pur essendo privi dei titoli ecclesiastici di qualificazione professionale, di cui al punto 4, comma 3 dell’Intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successive modificazioni, non potrebbero partecipare al primo concorso per l’immissione in ruolo proprio per il mancato possesso del titolo di qualificazione. Al fine di eliminare questo impedimento è stato ipotizzato un percorso preferenziale che consenta ai docenti che si trovano nella condizione accennata di conseguire in tempi brevi il titolo di qualificazione richiesto dalla normativa vigente; e ciò per partecipare al primo concorso, secondo quanto previsto dal disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Considerato che i titoli di qualificazione attengono alla competenza della Santa Sede, sia per il profilo pattizio, che per quello strettamente canonico connesso con il disposto del can. 804, § 1 del codice di diritto canonico, il Card. Camillo Ruini ha richiesto preliminarmente l’autorizzazione a procedere alla Segreteria di Stato con lettera del 25 ottobre 2002, prot. n. 1092/02. La Segreteria di Stato, in data 12 novembre 2002, prot. 8723/02/RS, ha comunicato che il Santo Padre aveva accordato l’autorizzazione richiesta. La 50a Assemblea Generale della CEI ha quindi discusso e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto a voto deliberativo (pari a voti 176) la relativa delibera. Il risultato della votazione è stato il seguente: votanti 185; schede valide 185; schede bianche: 3; schede nulle: 0; placet: 177; non placet: 5. La delibera entra in vigore attraverso la promulgazione della medesima; infatti l’autorizzazione specifica del Sommo Pontefice esime dal richiedere ai competenti organi della Santa Sede la recognitio prevista ordinariamente in queste circostanze. Spetterà successivamente al Comitato CEI per gli Istituti di Scienze Religiose determinare gli indirizzi in base ai quali predisporre le prove della sessione speciale di esami. 16/01/2005 ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

Risposta




La 50^ Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italina si è tenuta a Collevalenza dal 18 al 21 novembre 2002, non il 16.1.2005, e ha approvato la seguente delibera:

§. 1. Gli insegnanti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 2002/2003 nella scuola italiana di ogni ordine e grado, privi di un titolo di qualificazione di cui al punto 4, comma 3, dell’Intesa del 14 dicembre 1985, sono ammessi al conseguimento del titolo di qualificazione alle seguenti condizioni:
a. siano in possesso di un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano;
b. abbiano esercitato per almeno dieci anni l’insegnamento di religione cattolica, con un orario complessivo di almeno dodici ore settimanali nelle scuole materne ed elementari o di almeno nove ore settimanali nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado;
c. superino la prova d’esame di cui al § 2.

§. 2. Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana attivano, entro sei mesi dalla promulgazione della presente delibera, una sessione straordinaria di esame consistente in una prova articolata in due momenti, concernente temi indicati dal Consiglio di Istituto, secondo gli indirizzi del “Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose” della Conferenza Episcopale Italiana:
un esame scritto su tematiche di carattere interdisciplinare;
un esame orale su tematiche afferenti in particolare le discipline teologiche.


§ 3. Agli allievi che abbiano superato le prove di cui al comma precedente viene conferito il “Diploma in Scienze religiose” di cui al punto 4, comma 3, lettera d, dell’Intesa.
A scanso di errate interpretazioni di quanto è avvenuto, si precisa che già il Bando di concorso che da anni si attendeva per la regolarizzazione dell’immissione in ruolo degli IdR ha previsto al punto B/4 dell’articolo 2 la partecipazione di questi insegnanti.
La CEI però già prima dell’emanazione del Bando di concorso e in ottemperanza alla legge per l’immissione in ruolo degli IdR, si attivava per dare possibilità a chi, già in possesso di laurea statale e in servizio come insegnante di religione cattolica già da dieci anni, di ottenere il prescritto titolo di qualificazione professionale previsto dall’Intesa.
Si precisa – contrariamente a quanto affermato nella domanda – che tale procedura comportante discussione e approvazione in Assemblea è di ben più di due anni prima della data rilevata dalla interlocutrice (16 gennaio 2005) e cioè della 50^ Assemblea della CEI tenutasi dal 18 al 21 novembre 2002 (dico duemiladue).