E la sede?

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Domanda


Caro Don Gabriele, mi chiamo *** e insegno Religione in un Liceo di Savona (***). Noi ci siamo incontrati ad un convegno presso Rocca di Papa, nel 2002, ma credo che difficilmente si ricorderà di me. Ormai da due anni seguo con molto interesse le proposte del vostro sito e, non di rado, ne traggo spunto per le mie lezioni. Mi permetto di scriverLe in quanto vorrei aver chiare alcune cose in merito alla mia professione. L'anno scorso, essendo nel quarto anno di insegnamento (ho iniziato nell'anno scolastico 2000-2001), non ho potuto fare il concorso. Premetto che tutti i miei colleghi vincitori di concorso hanno un orario cattedra di 18 ore ormai stabilizzato da anni. E' possibile che qualcuno di loro possa avanzare dei diritti sulle mie 18 ore presso la scuola dove ormai, con i colleghi (ma soprattutto con i ragazzi) si è stabilito un bellissimo e costruttivo rapporto? A chi spetta la decisione in merito alla sede che dovranno occupare gli IRC (sia quelli di ruolo che i restanti collocati nel "30%"). Può l'Ordinario Diocesano "dire la sua" presso il Dirigente Regionale allo scopo di concordare una linea? Io ho letto e riletto la legge e l'espressione "...di intesa con l'Ordinario" mi appare chiara, ma qualche collega continua a ripetermi che, sulla destinazione degli IRC di ruolo avrà voce in capitolo solo il Dirigente Regionale. […] Grazie della vostra attenzione e buon lavoro.

Risposta


Le modalità concorsuali vengono precisate dal comma 3 dell’articolo 7 della legge 186/03 che così recita: “Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nella dotazione organica durante il periodo di validità del concorso.”
Questo significa che la commissione di esame del concorso compilerà l’elenco tenendo conto:
1. Del risultato delle prove,
2. Dei titoli di qualificazione professionale secondo l’Intesa.
A queste due condizioni bisognerà aggiungerne una terza, ma solo per il primo concorso, e precisamente quella prevista dal comma 1 dell’articolo 5, cioè gli anni di servizio prestati come insegnante di religione cattolica; infatti detto comma recita: “Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica…”
E quindi l’elenco verrà formulato tenendo conto:
1. Del risultato delle prove,
2. Dei titoli di qualificazione professionale secondo l’Intesa
3. Gli anni di servizio prestati come insegnante di religione cattolica.
Chi tra i vincitori del concorso diventerà di ruolo?
E’ necessario allora sapere il numero delle cattedre in organico per ciascuna diocesi. Sarà il Dirigente Regionale a individuarle così come previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Interministeriale numero 72 del 30.9.2004.
Su queste solo il 70% delle cattedre saranno assegnate con titolo a tempo indeterminato e il restante 30% a tempo determinato ma tale operazione sarà fatta di intesa tra il Dirigente Regionale e l’Ordinario Diocesano competente per territorio. Le cattedre a tempo indeterminato e cioè il 70% saranno assegnate ai vincitori di concorso.
Per esemplificare immaginiamo che nella tua diocesi ci siano dieci cattedre di scuola media di primo grado, quindi sette cattedre saranno assegnate ad insegnanti con contratto a tempo indeterminato e quindi solo sette insegnanti saranno immessi in ruolo.
Continuiamo d immaginare che i concorrenti per quelle sette cattedre sono dodici.
Dopo le prove concorsuali la Commissione compilerà l’elenco delle persone che hanno superato il concorso tenendo presente il punteggio conseguito da ognuno agli esami e a questo si sommerà quello relativo gli anni di servizio e quello relativo al titolo di studio.
La commissione quindi passerà ad Dirigente regionale l’elenco formato da dodici docenti.
Il Dirigente regionale passerà all’Ordinario diocesano competente per territorio solo i primi sette nominativi, in ordine alfabetico, cioè dei dodici insegnanti solo quelli che hanno conseguito la votazione che li fa essere primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
E d’intesa verranno nominati a tempo indeterminato.
In conclusione: effettuati il concorso, il Dirigente Regionale, individuerà chi verrà immesso in ruolo, mentre la sede verrà scelta dall’Ordinario diocesano competente per territorio e tutto questo sempre per il 70% delle cattedre.
Per il restante 30% sarà solo l’Ordinario diocesano ad individuare insegnante e scuola.