Accorpamenti
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Domanda
Carissimo Nicola volevo porti questi quesiti. 1. Nella mia scuola c'è una buona probabilità che una classe venga accorpata ad un'altra in corso dell'anno (verso dicembre). Il mio contratto può subire variazione anche durante l'anno? La dirigente può rifarmelo per 17 ore o vale quello firmato a Settembre per le 18 rimanendo quell'ora persa a disposizione? 2. Se ad inizio anno ho una classe con 5 alunni che fanno religione e adesso è certo che uno non viene più ma non si è ancora ritirato, la dirigente può accorparmi ad un'altra classe essendo meno di cinque o vale da come è partita ad inizio anno, o è meglio che il quinto non faccia il ritiro ufficiale? Grazie.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che non ho letto da nessuna parte che se gli avvalentesi sono almeno 5 non vanno accorpati, ma scendendo sotto questo numero gli alunni si possono "trasferire" in un'altra classe.
I testi legislativi ed esplicativi delle norme quali possono essere le circolari, a mio avviso sono i seguenti:
L'Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e CEI al punto 2.1 lettera a) recita: "Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
"… l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire un criterio per la formazione delle classi, e, pertanto deve essere mantenuta l'unità della classe cui appartiene l'alunno" (Cfr. Circolare ministeriale numero 253 del 13 agosto 1987)
E ancora "… Di conseguenza non sembra consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero degli alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15" (Cfr. nota numero 11197 del 13 dicembre 1991 inviata al Provveditore di Pisa)
Ed il Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98.
"Vista la relazione in data 5/2/1998 prot. n. 454 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Istruzione Tecnica chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore;
premesso:
La prof.ssa Paola Pucci, incaricata dell'insegnamento della religione cattolica presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno, con orario cattedra di 18 ore ha proposto ricorso straordinario avverso il provveditorato prot. n. 3841 del 5/4/1997 con il quale il Preside del predetto Istituto ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro, al Provveditore agli studi ed alla Curia Vescovile la rettifica del contratto di lavoro della ricorrente a T.D. da 18 a 17 ore di cattedra con decurtazione dello stipendio in ragione di un diciottesimo relativo ad una ora di lezione.
Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
le norme contrattuali non prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore;
il Preside non ha dato formale disdetta;
la ricorrente aveva diritto al trattamento dei docenti a tempo indeterminato.
L'Amministrazione, nella propria relazione, osserva che nella specie non risulterebbero tutelati in uguale misura l'interesse pubblico e l'affidabilità contrattuale.
Considerato:
La ricorrente impugna il provvedimento indicato in premessa con il quale è stata comunicata la rettifica del suo contratto di lavoro.
L'Amministrazione fa presente che l'istante è docente a tempo determinato per l'insegnamento di religione presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno.
A partire dal 22/2/1997, in quanto l'unico alunno che nella classe IV A aveva scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica si era ritirato dalla frequenza, il suo orario era ridotto di fatto a 17 ore settimanali.
Dopo aver infornato la Presidenza in attesa di comunicazione ufficiali circa la sua futura utilizzazione l'istante ha continuato a prestare servizio per quell'ora come risulta dal registro di classe.
Tanto considerato e per quanto riguarda le doglianze formulate dalla ricorrente deve rivelarsi che le stesse debbono ritenersi fondate.
Va anzitutto riconosciuto, che né il contratto collettivo di categoria né il contratto individuale stipulato dal Preside prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore.
Inoltre non può ritenersi legittimo l'operato del Preside il quale non ha provveduto a dare formale disdetta del contratto ma si è limitato a decurtare lo stipendio con effetto retroattivo nonostante la docente avesse continuato regolarmente a prestare servizio anche per quell'ora.
Appare infine fondata anche la doglianza relativa alla utilizzazione della istante disposta solo in forma verbale e per eventuali supplenze.
Infatti essendo gli insegnanti di religione con incarico annuale inquadrati quali docenti a tempo determinato e dovendosi tale posizione ritenere sostanzialmente equiparata ai docenti assunti a tempo indeterminato la ricorrente avrebbe dovuto ottenere una diversa stabile utilizzazione per l'ora in questione.
Pertanto, come si fa rilevare, nella specie se l'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato non ha trovato una eguale tutela l'affidabilità contrattuale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
(Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98)