Vorrei sapere se è giusta una tale interpretazione
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Domanda
Ho iniziato ad insegnare nell'a.s. 1983-84 con laurea civile in materie letterarie e idoneità dell'ordinario diocesano; nell'ottobre 1987 ho conseguito il Diploma in Scienze Religiose - indirizzo didattico presso l'Istituto Superiore di Scienze religiose G. Toniolo Pescara (eretto dalla Santa Sede e sponsorizzato dalla Pontificia Università Gregoriana di Roma). Ho insegnato senza soluzione di continuità dal 1983 ad oggi presso l'Istituto Magistrale *** con orario di cattedra (per 12 ore fino al 1989-90 e per 18 ore dal 1990-91 ad oggi). Nel presentare la domanda per partecipare al concorso ho fatto riferimento come titolo di accesso (art. 2 punto b/4) al quadriennio consecutivo di insegnamento poiché in possesso del titolo di qualificazione professionale da epoca anteriore (1987) all'obbligatorietà di tale titolo (1990-91). L'Ufficio scolastico regionale dell'Aquila (avendo superato la prova scritta e in procinto di sostenere la prova orale) mi richiede la documentazione relativa alle ore di lezione degli ultimi 10 anni scolastici (fino al 2002-2003) come se non avessi conseguito alcun titolo valido di qualificazione professionale e quindi si dovesse applicare nei miei confronti la norma dell'elevazione dai 4 ai 10 anni di cui al punto b/4 dell'art. 2. In tale ipotesi, a me che ho insegnato dal 1983-84 e con il prescritto titolo dall'1987-88, verrebbero riconosciuti solo 9 dei 19 anni di servizio prestati. Vorrei sapere se è giusta una tale interpretazione che penalizza chi ha conseguito il titolo rispetto a chi non l'ha mai conseguito. Grazie.
Risposta
E’ il caso che tu faccia notare alla Commissione due particolari:
Il primo. Il punto 4.6.1 dell’Intesa così recita “Sino a tale data (1.9.1990 n.d.r.) l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.”
Questo significa che il titolo di qualificazione non era obbligatorio, ma chi ne era in possesso certamente non era un fuorilegge, anzi…
Il secondo. Il punto 4.5 dell’Intesa così recita: “La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).”
Il Ministero con Circolare Ministeriale numero 225 del 25.7.1987, protocollo numero 78249/2117/FL trasmetteva copia del Decreto Ministeriale del 15.7.1987 esecutivo dell’Intesa tra l’Autorità scolastica e la CEI.
E in questo Decreto vengono individuate le Facoltà e gli Istituti preposti a rilasciare i titoli di qualificazione professionale previsti dai punti 4.3. e 4.4 dell’Intesa.
Al punto 1 della lettera E intitolato “Facoltà di Diritto Canonico” dell’allegato A del suddetto Decreto troviamo la “Pontificia Università Gregoriana di Roma”.
In conclusione: essendo tu in possesso del titolo di qualificazione professionale dall’ottobre 1987, quindi dopo del 25 luglio 1987, data in cui lo Stato riconosceva le Facoltà e gli Istituti preposti a rilasciare i titoli di qualificazione professionale previsti dai punti 4.3. e 4.4 dell’Intesa per insegnare religione cattoliche nelle scuola pubbliche non universitarie, a parere dello scrivente, ai fini concorsuali ti sono utili tutti gli anni da te autocertificati.