Valutazione titoli
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Domanda
Gent.mo Don Gabriele, ricordate il dilemma sui titoli di accesso al concorso per la scuola dell'infanzia ed elementare? Nel bando si richiedeva nella sezione D il possesso di uno di questi titoli: al punto a) diploma di scuola magistrale, al punto b) diploma di istituto magistrale, al punto c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze Religiose... Molti hanno dichiarato: al punto c) diploma di scuola o istituto magistrale unito a diploma (o magistero) di Scienze Religiose, in modo da far valutare il punteggio del diploma (o magistero) di Scienze Religiose, anziché quello del magistrale (solitamente più basso!). DOMANDA: Avete qualche riscontro se nelle Regioni dove già sono state pubblicate le graduatorie è stata accettata questa dichiarazione? Ossia: è stato valutato il punteggio del diploma (o magistero) di Scienze Religiose, anziché quello del magistrale? Grazie.
Risposta
Io credo che le due maggiori difficoltà che abbiano incontrato sia i Commissari d'esame che gli stessi insegnanti di religione cattolica sono state:
la valutazione degli anni espletati col titolo
i titoli di studio
Una difficoltà molto grossa l'ha creata il punto 2 A/3 del Bando, quando afferma che per poter partecipare al concorso per la scuola dell'infanzia e/o per la scuola primaria è necessario essere in possesso di un "altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore, tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987".
Sintesi poco felice di quanto afferma l'Intesa al punto 4.4 lettera b) che così recita: "a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Questo significa che è titolo di qualificazione professionale il solo diploma magistrale e che l'ISR è titolo aggiuntivo.
L'ISR non può essere invece titolo aggiuntivo quindi per un diplomato in Ragioneria, ma è titolo di qualificazione professionale per costui.
In conclusione: chi era in possesso sia del diploma magistrale che dell'ISR poteva presentare al concorso come titolo di accesso quello che a lui gli era più comodo, cioè dove aveva conseguito un punteggio maggiore; chi invece aveva un diploma di scuola superiore differente da quello magistrale doveva comunque presentare l'ISR.
Altra difficoltà, che per la verità noi avevamo già presentata al Ministero, è stata il titolo di accesso: molte commissioni hanno voluto prendere in considerazione solo gli anni di servizio espletati col titolo di qualificazione professionale presentato come titolo di accesso; interpretazione sbagliata perché il bando all'allegato 5 così recita: "Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, punti 0,60 fino a un massimo di punti 15. Il servizio deve essere prestato, dopo il 1-9-1990, con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal DPR 751/85."
Questo significa che gli anni, per valere punti 0,60, devono essere stati espletati con un titolo di qualificazione professionale, ma ripeto, non è scritto da nessuna parte che devono essere espletati con lo stesso titolo di accesso.
Può succedere che un docente abbia presentato come titolo di accesso l'ISR e abbia sempre insegnato alla scuola elementare con il solo diploma Magistrale, ebbene tutti questi anni sono stati espletati col titolo specifico e quindi sono utili ai fini concorsuali.
Ci risulta infine che le Commissioni giudicatrici hanno accettato tale distinzione e si sono regolate in merito.