Validità dei titoli e scuole parificate
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Domanda
Se oltre ai titoli ecclesiastici, possono essere fatti valere ai fini di una graduatoria, anche titoli civili, ad esempio laurea, diploma magistrale, diploma polivalente scuole medie superiori, diploma perfezionamento conseguito dopo la laurea, questo in riferimento art. 5 del disegno di legge approvato, quando dice concorso per titoli ed esami. Desidero sapere se posso far valere anche gli anni d'insegnamento di religione fatti in una scuola parificata superiore l.r nel 1984-85-85-86, infine è possibile partecipare ad entrambi i concorsi sia elementare, che medie superiori, dal momento che sono in possesso della laurea civile oltre al magistero in scienze religiose, sempre che passi al senato il disegno di legge. Grazie della tua pazienza … Dimenticavo, ho letto su una rivista della scuola, che verrà bandito un corso concorso riservato per dirigenti scolastici, conosci già il mio commento.
Risposta
Il comma numero 1 dell'articolo 5 del disegno di legge Moratti recita: "Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4. "
Questo significa che chi parteciperà al primo concorso potrà presentare anche gli eventuali titoli in suo possesso.
Sarà comunque sempre l'ordinanza ministeriale successiva all'approvazione della legge a chiarire quale titolo varrà preso in considerazione dalla commissione giudicatrice e quindi dal Direttore regionale per la compilazione dell'elenco.
Relativamente alla seconda domanda ricordo che il servizio prestato nelle scuole parificate come insegnante di religione cattolica è utile alla partecipazione del primo concorso.
Relativamente all'ultima domanda faccio notare che, prevedendo il testo Moratti anche il requisito della idoneità non revocata rilasciata dall'Ordinario diocesano, il concorrente potrà partecipare solo per quel tipo di scuola per il quale è stato ritenuto idoneo dall'Autorità ecclesiastica, a meno che se l'Ordinario gli abbia rilasciato un decreto di idoneità valido per ogni ordine e grado di scuola.
Inoltre sempre lo stesso testo afferma al comma i dell'articolo 4 "Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario."
Quindi se un candidato ha superato il concorso ed è immesso in ruolo nella scuola primaria, potrà insegnare nella scuola secondaria solo se l'Ordinario lo riconosce idoneo per tale ordine scolastico.
Validità dei titoli e scuole parificate
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Se oltre ai titoli ecclesiastici, possono essere fatti valere ai fini di una graduatoria, anche titoli civili, ad esempio laurea, diploma magistrale, diploma polivalente scuole medie superiori, diploma perfezionamento conseguito dopo la laurea, questo in riferimento art. 5 del disegno di legge approvato, quando dice concorso per titoli ed esami. Desidero sapere se posso far valere anche gli anni d'insegnamento di religione fatti in una scuola parificata superiore l.r nel 1984-85-85-86, infine è possibile partecipare ad entrambi i concorsi sia elementare, che medie superiori, dal momento che sono in possesso della laurea civile oltre al magistero in scienze religiose, sempre che passi al senato il disegno di legge. Grazie della tua pazienza … Dimenticavo, ho letto su una rivista della scuola, che verrà bandito un corso concorso riservato per dirigenti scolastici, conosci già il mio commento.
Risposta
Il comma numero 1 dell'articolo 5 del disegno di legge Moratti recita: "Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4. "
Questo significa che chi parteciperà al primo concorso potrà presentare anche gli eventuali titoli in suo possesso.
Sarà comunque sempre l'ordinanza ministeriale successiva all'approvazione della legge a chiarire quale titolo varrà preso in considerazione dalla commissione giudicatrice e quindi dal Direttore regionale per la compilazione dell'elenco.
Relativamente alla seconda domanda ricordo che il servizio prestato nelle scuole parificate come insegnante di religione cattolica è utile alla partecipazione del primo concorso.
Relativamente all'ultima domanda faccio notare che, prevedendo il testo Moratti anche il requisito della idoneità non revocata rilasciata dall'Ordinario diocesano, il concorrente potrà partecipare solo per quel tipo di scuola per il quale è stato ritenuto idoneo dall'Autorità ecclesiastica, a meno che se l'Ordinario gli abbia rilasciato un decreto di idoneità valido per ogni ordine e grado di scuola.
Inoltre sempre lo stesso testo afferma al comma i dell'articolo 4 "Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario."
Quindi se un candidato ha superato il concorso ed è immesso in ruolo nella scuola primaria, potrà insegnare nella scuola secondaria solo se l'Ordinario lo riconosce idoneo per tale ordine scolastico.