11 Febbraio - I PATTI LATERANENSI, storico incontro tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica.
Oggi 11 Febbraio ricordiamo nel 1929 lo storico incontro tra Chiesa e Stato in Italia dopo un lungo periodo di lotta e di non riconoscimento reciproco (Questione Romana): i Patti Lateranensi stipulati tra il cardinal Gasparri per la Santa Sede e Benito Mussolini per lo Stato italiano.I Patti constano di tre distinti documenti:
• Il Trattato, volto a risolvere definitivamente la “questione romana”, decretando la nascita dello Stato della Città del Vaticano;
• la Convenzione finanziaria, allegata al Trattato, allo scopo di definire le questioni economiche ancora pendenti tra Stato e Chiesa, a seguito dell’emanazione delle leggi eversive;
• il Concordato, atto a regolare nel dettaglio i futuri rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.
Per il testo integrale vedi qui.
I Patti Lateranensi nella Costituzione
L’art. 7 della Costituzione italiana recita: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
L’articolo ribadisce quindi che Stato e Chiesa sono entrambe entità statali autonome, sovrane e indipendenti, ciascuna all’interno del proprio ordine, temporale e spirituale.
I loro rapporti sono regolati dai Patti, che possono essere modificati di comune accordo tra le parti oppure tramite il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost..
Ciò preclude quindi allo Stato italiano di poter intervenire unilateralmente sui Patti (così come su ogni altro accordo internazionale), senza aver prima modificato la Costituzione.
È importante sottolineare che l’articolo 7 non ha costituzionalizzato il contenuto dei Patti Lateranensi ma solo il principio di regolamentazione pattizia dei rapporti tra Stato e Chiesa.
I Patti non assurgono quindi al rango di norme costituzionali ma sono fonti del diritto atipiche, dotate di un grado di resistenza maggiore all’abrogazione rispetto alle norme ordinarie
Nei decenni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, la tanto auspicata opera di progressivo adeguamento dei Patti ai principi costituzionali non ebbe infatti alcun seguito.
Il contrasto tra le norme pattizie e quelle costituzionali, ma anche con la legislazione nazionale in materia di culto, sfociò in un’inevitabile e complessa trattativa con la Santa Sede, culminata il 18 febbraio 1984 con la sottoscrizione dell’Accordo di Villa Madama, che decretò una vera e propria riscrittura del Concordato lateranense.
L’Accordo di Villa Madama
Se il Concordato originario fu un tassello indispensabile nella definizione della “questione romana”, il c.d. Nuovo Concordato del 1984 rappresentò un completamento del percorso intrapreso, ridisegnando i rapporti tra Stato e Chiesa in chiave più democratica e moderna, alla luce del mutato contesto sociale, politico e religioso.
L’allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, affermò che l’Accordo di Villa Madama apriva una nuova fase, trasformando i c.d. “patti di unione” del passato in “patti di libertà e di cooperazione”, anche alla luce delle puntualizzazioni offerte dal Concilio Vaticano II in ordine ai rapporti tra Chiesa e comunità politica.
Il contenuto dell’Accordo
L’Accordo di Villa Madama è strutturato in tre parti:
• il Preambolo: dà conto delle trasformazioni intervenute nella società italiana, a partire dall’entrata in vigore della Costituzione, e dei principi affermati dal Concilio Vaticano II in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa;
• l’Accordo: suddiviso in 14 articoli, esprime i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, alla luce della Costituzione repubblicana;
• il Protocollo Addizionale: composto da 7 punti, contiene una serie di chiarimenti interpretativi per rendere più agevole l’applicazione dei Patti, incluse le modifiche apportate nel 1984.
Punti salienti del Nuovo Concordato sono:
• l’abrogazione del principio secondo cui il cattolicesimo è religione di Stato: si afferma infatti la neutralità religiosa dello Stato italiano, cui corrisponde una maggiore autonomia organizzativa della Chiesa cattolica;
• il riconoscimento di personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione e culto;
• l’affermazione del principio di parità tra laici e chierici, cui consegue l’abolizione di parte delle esenzioni e privilegi precedentemente riconosciuti agli enti ecclesiastici e l’introduzione del sistema dell’8x1000, in luogo del supplemento di congrua;
• il superamento della riserva di giurisdizione ai Tribunali ecclesiastici delle cause di nullità del matrimonio;
• il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico, che per la Chiesa resta un vincolo indissolubile fino alla morte di uno dei coniugi, mentre per lo Stato può venir meno in caso di divorzio (introdotto in Italia con la legge n. 898/1970);
• la previsione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado, ma non più in termini obbligatori, garantendo a ciascuno, nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersene.
