Note sulla filigrana antropologica nei contratti di “maternità surrogata”
Pubblichiamo la sintesi del documento «DISEGNO DI LEGGE N. 824SENATO DELLA REPUBBLICA: “MODIFICA ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40, IN MATERIA DI PERSEGUIBILITÀ DEL REATO DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ COMMESSO ALL’ESTERO DA CITTADINO ITALIANO”
NOTE SULLA FILIGRANA ANTROPOLOGICA NEI CONTRATTI DI “MATERNITÀ SURROGATA” E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CUI AL DDL 824» e l'allegato del testo completo
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Sintesi. La maternità per altri ha sempre necessità di uno strumento giuridico ovvero di un contratto fra i committenti e una donna che accetti la gravidanza tramite la fecondazione in vitro, per vincolare la stessa gestante ad abbandonare il frutto del suo grembo appena partorito e per disporre di quel bimbo, ottenendolo alla committenza stessa (PAR. 1). L’intervento reso alla Commissione di Giustizia del Senato intende comprendere le radici culturali e antropologiche di numerose inedite e attuali pretese di veder riconosciuta validità giuridica a un’ipotesi contrattualistica di tal fatta, di cui non si dovrebbe invece dubitare, per i canoni ermeneutici tradizionali, circa la radicale illiceità e nullità.
Vengono perciò approfondite (PAR. 2) le ragioni assiologiche di un uso tanto ardito della leva giuridica, innanzitutto brevemente ripercorrendo il ruolo del “diritto” nella indicazione sociale di valori, con particolare riferimento all’attuale “cambio d’epoca”. In effetti, la richiesta, prospettata persino dalla Prima Sezione della Cassazione civile, di riconoscere liceità a contratti di maternità surrogata dimostra effettivamente il venir meno di un’ampia condivisione sociale circa il valore sempre assoluto della vita, mentre allo stesso tempo va affermandosi quale unico parametro di senso per la persona l’“autodeterminazione”, come pretesa capacità di misurare e possedere la realtà. In tale prospettiva antropologica di un neoindividualismo-efficientista, l’“altro da sé”, inteso sia come relazione con altri soggetti, sia come limite «del e nel reale», è percepito come un condizionamento negativo, da eliminare. Per questo, le bio-tecniche scientifiche e il diritto sono divenuti gli strumenti privilegiati per “liberare” l’essere umano - assunto ideologicamente quale un novello Prometeo - dai vincoli della natura umana e dai legami con agli altri.
Dunque, al PAR. 3, si evidenzierà come la volontà di rendere lecito il contratto di maternità surrogata corrisponda all’affermazione di un modello umano caratterizzato dalla pretesa di rimuovere ogni condizionamento naturale, nonché di dominare a tal punto il proprio simile, da reificare quali meri “oggetti” la gestante e l’embrione impiantato nella stessa. Donna, madre, maternità, generazione, gestazione, filiazione e figli divengono res. La maternità surrogata, poi, non afferma solo la reificazione delle persone più deboli, ma contesta anche la dinamica essenziale della vita e dell’amore: la gratuità. La vita è data, è gratuitamente ricevuta. Conseguentemente, nella natalità anche la maternità e la genitorialità si manifestano come disponibilità a “gratuitamente dare”. E la gratuità del ricevere e del dare si manifesta ontologicamente nel fenomeno di “unità” della madre con il figlio, che attesta come all’origine della vita vi sia la dinamica della “dipendenza” dall’altro da sé, la quale viene radicalmente contestata dalla contrattualizzazione della maternità.
Di conseguenza, appare ragionevole la estensione allo scenario internazionale del reato già previsto dalla legge 40/20024.
Nel PAR. 4, pertanto, si indugia nel sottolineare come il livello vero del dibattito attorno alla “gestazione per altri” stia proprio nel comprendere il bivio antropologico che la pretesa di misurare per contratto la maternità chiede di affrontare, dovendo ognuno scegliere, come si osserverà conclusivamente nel PAR. 5, se preferire Prometeo o Francesco d’Assisi, paragonando per sé stessi, con la ragione e il “cuore le diverse proposte esistenziali del neo-individualismo o del senso religioso.
[Il presente intervento riprende i contenuti pubblicati sul numero del 18 luglio 2023 di L-Jus, a cura del Centro Studi Rosario Livatino]
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