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Il Davide da Spoleto e la 194

Autore: Spinelli, Stefano  Curatore: Mangiarotti, Don Gabriele
Fonte: CulturaCattolica.it
martedì 7 agosto 2012

1. C’è una notizia che, in questa estate torrida e austera, è passata sotto silenzio. Ma si tratta di una notizia che ha dell’incredibile.
Protagonista della vicenda è una legge dello stato italiano, la Legge 194. Ormai la si chiama così, per numero, senza neppure più dire che cosa regolamenti. E’ più elegante, un numero, è meno compromettente e coinvolgente, fa pensare che sia una legge tra le altre, come le altre, una legge dello stato ormai talmente compenetrata nel nostro modo di vivere da essere ordinaria. Così ci si sottopone ad IVG così come ci si avvale di una SCIA per modifiche edilizie al proprio appartamento.
E’ ormai diventata una legge totem, la conquista più importante e concreta di quel movimento di liberazione femminile che – alla fine – è stata la massima espressione del “sessantotto”, la vittoria indiscutibile del principio di autodeterminazione della donna, che ha superato il vaglio del referendum popolare al grido di “io non abortirò mai ma non posso impedire che altri lo facciano”. Come Pilato ce ne siamo lavati le mani, ieri come oggi, la storia si ripete.
Una legge per la quale è fatto assolutamente divieto anche solo pronunciare il termine “modifica”, non se ne parla neppure di una possibile riforma.
Ebbene questa legge intangibile, nucleo assoluto di civiltà, torre eburnea inattaccabile, è stata messa in discussione da un piccolo giudice che ha avuto l’ardire di sospettare che essa non fosse costituzionale. Mai si era arrivati a tanto. Il piccolo e coraggioso Davide (non sappiamo in realtà se questo sia il suo nome, ma gli si addice) è un giudice tutelare spoletino, che ha rinviato l’art. 4 della Legge 194 – quello che consente l’aborto nei primi 90 giorni di gravidanza – all’esame della Corte Costituzionale, con argomentazioni del tutto ragionevoli.
Prima che a qualcuno prenda una sincope, dico subito che la Consulta con ordinanza del 20 giugno scorso ha dichiarato inammissibile la questione, ma il precedente rimane. E’ stato abbattuto almeno il muro del peccato di pensiero, perché sinora anche la sola idea di poter cambiare le cose sarebbe apparsa condannabile.
Ciò che lascia veramente perplessi è che la notizia sia passata in totale silenzio presso tutte le testate giornalistiche.

2. Comunque il Davide da Spoleto si è trovato a decidere il caso di una ragazza minorenne che voleva abortire senza coinvolgere i genitori, che non sapevano nulla, e si era rivolta al consultorio, manifestando “con chiarezza e determinazione” la propria decisione di sottoporsi ad I.V.G. “in quanto non si ritiene in grado di crescere un figlio, né disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale”. Il caso è interessante e lo riporto per intero:

“nel successivo colloquio l’interessata aveva ribadito all’assistente sociale la propria decisione «in maniera ancora più accentuata», rivendicando nel contempo la propria maturità e capacità di compiere scelte autonome; contestualmente aveva sottolineato, per un verso, la fragilità dei propri genitori ed il timore di ferirli in maniera irreversibile e, per altro verso, il dialogo limitatissimo con essi esistente di talché «... parlare con i genitori significherebbe esporsi ad ulteriori tormenti». Segnalando che la ragazza era «apparsa piuttosto matura e cosciente, contenuta nelle esternazioni», argomentava il servizio che seppur non si ravvisassero nella descritta situazione elementi concreti di gravità o elementi esplicitamente ostativi al coinvolgimento dei familiari, «la percezione che ha delle fragilità e debolezze dei genitori, sommata a una storia familiare oggettivamente difficile appare talmente condizionante per cui può ritenersi verosimile che in questo momento non vi siano i presupposti per poter effettuare una mediazione che richiede energie e tempi diversi da quelli indotti dall’emergenza attuale». Esprimeva dunque un parere sostanzialmente favorevole all’accoglimento della richiesta, seppur in parallelo ad un necessario percorso di sostegno ed elaborazione da effettuarsi in favore della giovane nei successivi mesi”


Chissà, forse il coinvolgimento dei genitori avrebbe potuto cambiare le cose.

3. Il giudice tutelare – in questa situazione – ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale richiamando la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea circa il divieto di commercializzazione dell’embrione umano, nella quale è stata data per la prima volta la definizione di embrione, ossia “qualunque ovulo umano sin dalla fecondazione”.
L’embrione umano deve quindi qualificarsi alla luce di tale decisione europea come un “essere provvisto di autonoma soggettività giuridica della cui tutela l’ordinamento giuridico deve farsi carico anche (e soprattutto) a cagione della mancanza di qualsivoglia capacità di autotutela da parte del diretto interessato”. Esso “è suscettibile di tutela assoluta in quanto uomo in senso proprio, seppur ancora nello stadio di sua formazione/costituzione mediante il progressivo sviluppo delle cellule germinali”.
La decisione europea ha escluso la brevettabilità a fini di ricerca e commercializzazione degli embrioni umani e ha ribadito “il principio secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo… non è brevettabile”.
Se così è, continua il giudice, e se l’embrione umano deve considerarsi come uomo, seppur in fieri, la facoltà di procedere volontariamente all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento comporta “l’inevitabile risultato della distruzione di quell’embrione umano che è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto nel diritto vivente della corte europea”
Sono considerazioni di assoluto buon senso: se tuteliamo l’embrione umano affinché non venga commercializzato, a maggior ragione dovremmo averne cura per impedirne la distruzione.
Ma evidentemente il buon senso non è di casa. L’embrione non si può commercializzare ma si può sopprimere.
Ricordate il caso della distruzione di embrioni congelati presso la clinica di Roma? Anche i laici hanno pianto gli embrioni morti e i mancati genitori hanno presentato denuncia per la strage. Non è forse anche questo riconoscere che nell’embrione c’è vita?

4. Purtroppo l’inaspettata iniziativa del giudice spoletino ha avuto vita breve.
Ciò che più mi ha colpito nella procedura davanti alla Corte Costituzionale è stata la posizione dell’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è costituita ovviamente per difendere la legge. Essa ha sostenuto che la decisione della Corte Europea avrebbe recato niente altro che una “definizione dell’embrione umano ai soli specifici, e limitati fini, della individuazione di cosa costituisce invenzione biotecnologica brevettabile”.
In sostanza, essa teorizza una diversa definizione di embrione, ciascuna valida ai diversi fini per i quali dovesse essere utilizzata.
L’embrione è tale per un dato fine, non lo è più per un altro. E’ il massimo del relativismo.
Comunque, la Consulta ha deciso per l’inammissibilità della questione.
Ha adottato un escamotage tecnico.
L’autorizzazione del giudice tutelare ha contenuto “di integrazione della volontà della minorenne”, e il suo provvedimento risponde unicamente “ad una funzione di verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale”.
In sostanza, egli deve verificare che l’autodeterminazione sia effettiva, libera e non condizionata, non avendo potestà codecisionale, “la decisione essendo rimessa soltanto alla responsabilità della donna”.
Ne consegue che “non essendo il rimettente chiamato a decidere, o a codecidere, sull’an della interruzione della gravidanza, la denunciata norma dell’art. 4 della legge n. 194 del 1978, che tale interruzione consente, non viene in applicazione del giudizio a quo”.
Non resta che attendere una questione che abbia ad oggetto il merito dell’IVG (se esiste) e soprattutto un altro Davide da Spoleto (se esiste).

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